Legge sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

L’Italia dal 1993 si è dotata di una legge che riconosce il diritto del personale sanitario, dei ricercatori e degli studenti universitari a manifestare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La legge recita che “I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale” (articolo 2).

L’obiezione di coscienza deve essere dichiarata al momento dell’assunzione e della partecipazione a concorso. Gli studenti universitari devono dichiararlo al docente del corso al momento dell’inizio dello stesso. La dichiarazione di obbiezione può essere revocata in qualsiasi momento (articolo 3).

Il ricorso all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale non deve essere penalizzante nei confronti della carriera lavorativa o universitaria (articolo 4).

Legge obiezione di coscienza_GU 1993